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Orientamenti per paese: domande frequenti

L’attività dell’Agenzia sugli orientamenti per paese è iniziata nel giugno 2016, a seguito dell’esito della 3461a riunione del Consiglio. Attualmente è disciplinata dall’articolo 11 del regolamento dell’EUAA. Sono ora disponibili analisi e orientamenti comuni su diversi paesi di origine principali e il contenuto dei documenti degli orientamenti per paese viene regolarmente rivisto e aggiornato.

Di seguito sono riportate alcune delle domande più frequenti riguardanti gli orientamenti per paese.  

Che cosa sono gli orientamenti per paese?

I documenti degli orientamenti per paese rappresentano la valutazione congiunta degli Stati membri della situazione nel rispettivo paese di origine in relazione alle potenziali esigenze di protezione internazionale dei richiedenti provenienti da quel paese. 

Ogni documento di orientamento per paese comprende un’analisi approfondita e una breve nota di orientamento. È basato su informazioni aggiornate sul paese d’origine, valutate in conformità con la legislazione e la giurisprudenza internazionale e dell’UE applicabili. La valutazione, inoltre, riflette gli orientamenti generali dell’EUAA sulle qualifiche per la protezione internazionale e tiene conto delle linee guida dell’UNHCR in materia. 

Qual è la differenza tra orientamenti per paese e relazioni sui paesi o informazioni sui paesi di origine?

In termini generali, le informazioni sul paese di origine (COI) si riferiscono alle informazioni sul paese di origine di un richiedente, utilizzate nell’esame delle esigenze di protezione internazionale. 

Gli orientamenti per paese sono la valutazione della situazione in un particolare paese d’origine in conformità con il diritto internazionale e dell’UE applicabile, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea e le linee guida generali dell’EUAA. Gli orientamenti per paese sono basati fondamentalmente sulle COI, ma non sono le COI.  

In breve, le COI sono la base fattuale su cui gli orientamenti per paese forniscono una valutazione sotto forma di analisi e orientamento comuni.

In tutte le parti dell’analisi comune dei documenti degli orientamenti per paese vengono fatti riferimenti diretti alle COI sulla base dei quali viene sviluppata la valutazione. Questi riferimenti vengono inseriti per garantire la trasparenza delle fonti e per aiutare il lettore nell’uso pratico degli orientamenti per paese. Nell’esame dei singoli casi, il decisore deve sempre fare riferimento alle COI pertinenti e aggiornate. 

Per ulteriori informazioni sulle COI dell’EUAA, cfr. qui.

Qual è la portata del contenuto degli orientamenti per paese?

La struttura e la portata dell’analisi comune e delle note orientative seguono la logica di fondo dell’esame di una domanda di protezione internazionale. Esse comprendono i seguenti elementi: 

Country Guidance Content
  1. Responsabili di persecuzione o di danno grave 

    Illustra le considerazioni e le conclusioni pertinenti in merito ai principali responsabili di persecuzione o di danno grave, riscontrate nelle domande di protezione internazionale dal rispettivo paese di origine. 

    Questo capitolo si riferisce in particolare all’articolo 6 della direttiva qualifiche
     

  2. Status di rifugiato 

    Comprende alcune considerazioni generali per l’esame dello status di rifugiato e fornisce analisi e orientamenti sulla situazione di particolari profili di richiedenti.  

    Ogni sezione del profilo comprende una breve sintesi delle COI, che costituisce la base dell’analisi, una valutazione dell’eventualità che il potenziale trattamento raggiunga il livello di persecuzione e il rispettivo livello di rischio, nonché una conclusione sul potenziale nesso con un motivo di persecuzione. 

    Questo capitolo si riferisce in particolare all’articolo 9 e all’articolo 10 della direttiva qualifiche
     

  3. Protezione sussidiaria 

    Include sezioni sull’applicabilità dell’articolo 15 della direttiva qualifiche: 

  4. Soggetti che offrono protezione 

    Fornisce una valutazione della disponibilità e dell’accessibilità della protezione nel paese di origine. 

    Questo capitolo si riferisce in particolare all’articolo 7 della direttiva qualifiche
     

  5. Alternativa di protezione interna 

    Esamina se in una specifica parte del paese si possa dimostrare che un richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi; e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso a quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. 

    Questo capitolo si riferisce in particolare all’articolo 8 della direttiva qualifiche
     

  6. Esclusione 

    Fornisce orientamenti sulla potenziale applicabilità dei motivi di esclusione a determinati profili di richiedenti del paese. 

    Questo capitolo si riferisce in particolare all’articolo 12 e all’articolo 17 della direttiva qualifiche

Gli orientamenti per paese rappresentano la posizione dell’EUAA su un determinato paese di origine?

Gli orientamenti per paese sono sviluppati dall’EUAA insieme agli Stati membri. Più che la posizione dell’Agenzia, rappresentano la valutazione comune della situazione del paese da parte di tutti gli Stati membri, approvata dal consiglio di amministrazione dell’EUAA. L’Agenzia coordina gli sforzi per lo sviluppo degli orientamenti per paese attraverso il processo descritto nell’articolo 11 del regolamento EUAA.  

Gli orientamenti per paese sono vincolanti?

Sebbene gli orientamenti per paese non siano vincolanti di per sé, in conformità dell’articolo 11 del regolamento EUAA, gli Stati membri devono tenere conto delle note di orientamento e delle analisi comuni in sede di esame delle domande di protezione internazionale, fatta salva la loro competenza a decidere in merito alle singole domande.

In che modo gli orientamenti per paese si riferiscono ai singoli casi?

La competenza a decidere sui singoli casi spetta agli Stati. 

La nota di orientamento e l’analisi comune mirano a essere il più possibile pratiche e utili per assistere i decisori nell’esame delle singole domande di protezione internazionale. Tuttavia, per loro natura, non possono sostituire l’esame individuale, che dovrebbe tenere conto delle circostanze particolari del richiedente e del suo caso. 

Le conclusioni e gli orientamenti forniti da tali documenti non pregiudicano la competenza delle autorità nazionali a decidere sui singoli casi e il loro obbligo di farlo individualmente, oggettivamente e in modo imparziale. 
 

In che modo sono stati sviluppati gli orientamenti per paese?

Gli orientamenti per paese sono elaborati da una rete di funzionari di alto livello degli Stati membri e dei paesi associati, la rete di orientamento per paese

che opera con il sostegno dei gruppi di redazione. Per ogni sviluppo o aggiornamento viene selezionato un gruppo di esperti nazionali in base alla loro esperienza e competenza. Il gruppo di redazione prepara i documenti per l’esame, la discussione e l’approvazione da parte della rete di orientamento per paese. 

L’EUAA organizza e coordina il lavoro. L’Agenzia garantisce inoltre che l’elaborazione e l’aggiornamento degli orientamenti per paese siano supportati da informazioni obiettive e aggiornate sui paesi di origine, nonché da orientamenti generali pertinenti in materia di ammissibilità alla protezione internazionale. 

Ciascun sviluppo richiede una preparazione significativa, in termini di comprensione dell’attuale carico di lavoro e delle pratiche decisionali delle autorità nazionali accertanti, e soprattutto in termini di produzione delle informazioni comuni sui paesi d’origine dell’EUAA. Gli stessi processi di sviluppo e aggiornamento degli orientamenti per paese comprendono una serie di riunioni presso il gruppo di redazione e a livello di rete di orientamento per paese, nonché consultazioni scritte. 

La Commissione europea e l’UNHCR sono anch’essi consultati e forniscono un valido contributo durante tutto il processo. 

Il testo finale è approvato dalla rete di orientamento per paese e la nota di orientamento, corredata dall’analisi comune, è approvata dal consiglio di amministrazione dell’EUAA
 

Come vengono selezionati i paesi di origine per sviluppare gli orientamenti per paese?

I paesi sono selezionati insieme agli Stati membri.  
 
Elementi quali l’importanza complessiva del carico di lavoro negli Stati membri e nei paesi associati e la necessità di promuovere una maggiore convergenza sono fondamentali in questa valutazione e nella definizione delle priorità.  

Ulteriori informazioni sulle domande di asilo e sui tassi di riconoscimento negli Stati membri e nei paesi associati sono disponibili qui.

Qual è la base degli orientamenti per paese?

Quadro giuridico e sua attuazione 

La valutazione delle esigenze di protezione internazionale rispecchiata nei documenti degli orientamenti per paese si basa sulle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e della direttiva qualifiche, nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, se del caso, della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Tiene conto degli orientamenti generali dell’EUAA sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, come la «Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale» e la «Guida pratica: esclusione» Altre guide pratiche sono reperibili qui.

Inoltre, prende atto delle pertinenti analisi giudiziarie pubblicate dall’EUAA. Per saperne di più, leggi qui.

Sono presi in considerazione anche gli orientamenti sull’ammissibilità dell’UNHCR e altri orientamenti.
 

Informazioni sul paese di origine 

L’EUAA, insieme agli Stati membri e ai paesi associati, produce informazioni sui paesi di origine (COI) ai fini degli sviluppi e degli aggiornamenti degli orientamenti per paese. 
 
Queste relazioni COI forniscono informazioni sulla situazione nel paese d’origine in base ad ampi termini di riferimento specificamente concepiti per soddisfare le esigenze di questa valutazione dettagliata. Le COI sono prodotte secondo la metodologia per le informazioni sui paesi di origine dell’EUAA e si basano su un’ampia gamma di fonti attentamente valutate. 

Per ulteriori dettagli sulle informazioni sul paese di origine dell’EUAA, cfr qui.

Con quale frequenza vengono aggiornati gli orientamenti per paese?

Ogni documento di orientamenti per paese indica chiaramente la data del suo ultimo aggiornamento. I libri elettronici specificano ulteriormente tali informazioni su ogni pagina. 

Gli orientamenti per paese sono sensibili al fattore tempo e tutte le analisi e le note di orientamento comuni sono regolarmente riesaminate e aggiornate in base alle necessità. La regolarità e la tempistica degli aggiornamenti sono determinate a seconda del paese di origine e della probabilità che (alcuni aspetti) della valutazione possano cambiare sulla base di nuove informazioni. Anche alcuni sviluppi legislativi e/o giurisprudenziali possono portare a un aggiornamento dei documenti degli orientamenti per paese esistenti. 

Gli orientamenti dovrebbero essere considerati validi fintantoché gli eventi e gli sviluppi attuali nel paese rientrano nelle tendenze e nei modelli descritti nelle COI su cui si basano i documenti. 
 

Gli orientamenti per paese affrontano la questione del rimpatrio?

Gli orientamenti per paese si concentrano unicamente sulla questione se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e della direttiva qualifiche e non forniscono orientamenti sulla possibilità di rimpatrio. La questione del rimpatrio, disciplinata dalla direttiva rimpatri, esula dall’ambito di applicazione degli orientamenti per paese. 

Altre domande?

In caso di domande che non trovano risposta in quanto sopra, è possibile contattare l’EUAA.